L’Organo di giustizia statale ha delineato le differenze tra i servizi di vigilanza armata e non armata.
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6194 del 13/10/2020 ha definito i criteri che contraddistinguono le attività della vigilanza non armata da quelle della vigilanza armata. L’organo di giustizia statale infatti ha respinto il ricorso della società di sicurezza privata Europolice contro Adisurc (Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania) per l’affidamento di servizi di portierato e vigilanza, notturni, in alcune sedi di Napoli, ritenuti da affidare esclusivamente a guardi giurate speciali.
Con questo caso, Il Consiglio di stato ha finalmente espresso che i servizi di sicurezza non armati si occupano di: “compiti di mera sorveglianza, di regolazione dell’accesso del pubblico, di attivazione e controllo di impianti di sicurezza, di vigilanza e di salvaguardia dell’integrità di beni e di impianti in maniera puramente passiva (Cons. Stato, Sez. III, 28/07/2020, n. 4789)”. Questo significa che attività quali il “mantenimento della sicurezza anticrimine, la prevenzione di danneggiamenti, sabotaggio, furti e deturpazioni, il rilievo di fatti compromettenti la sicurezza, il controllo di comportamenti impropri, l’intervento in caso di reato, l’allontanamento dalla struttura delle persone estranee”, non richiedono un intervento della vigilanza armata.
Il punto focale riguarda il servizio notturno, che non è esclusivamente da designare a guardie giurate, ma che ciò dipende solo in relazione agli obiettivi sensibili e ai siti con speciali esigenze di sicurezza. Il Consiglio di stato ha rigettato quindi, il ricorso fatto dalla Società di vigilanza, dichiarando che Adisurc non rientrava in nessuno dei due casi e che quindi non necessitava di un particolare servizio armato.